Obbligo di comunicazione del domicilio digitale.

Gentilissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi,

l’art. 16, comma 7 bis, del DL n° 185/2008 – come modificato dal DL n° 76/2020, convertito con Legge n° 120/2020 – stabilisce che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza”.

Al fine di scongiurare tale evenienza, il Consiglio invita quanti non avessero ancora provveduto a comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata / Domicilio Digitale, ricordando che, a mente del medesimo art. 16 comma 7 bis, “In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.”.

Con l’occasione, vi ricordiamo che il domicilio digitale è personale e che, pertanto, la PEC non può essere in condivisione tra più colleghi, anche se operanti nel medesimo studio o in forma associata o in forma societaria.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Aldo Luchi


Link e documenti allegati
  • Circolare su obbligo comunicazione del domicilio digitale
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